Le canne fumarie su muri perimetrali possono essere installate anche senza il consenso degli altri condomini. Cosi ha deciso il tribunale amministrativo delle Marche , con la sentenza 648/2017. L’unica condizione è che non venga pregiudicato l’uso del muro in comune.
Nel caso preso in esame, il proprietario di un ristorante situato al piano terra di un palazzo in centro storico, aveva ottenuto dal comune e dalle autorità preposte alla tutela sanitaria e paesaggistica , l’autorizzazione all’installazione di una canna fumaria per le braci. Uno dei condomini si era opposto, non soltanto perché la canna fumaria si trovava sul cortile ove si affacciava la sua proprietà, e sarebbe stato necessario il consenso di tutti i condomini, ma anche perché a suo avviso, era obbligatoria l’autorizzazione paesaggistica. Il condomino aveva anche lamentato la violazione del Regolamento Edilizio in base al quale, le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno 1 metro rispetto a qualunque struttura distante meno di 10 metri.
Il Tar, dopo aver spiegato che il consenso non è indispensabile se non si altera la destinazione del muro e non si limita il suo utilizzo, ha aggiunto che per le opere interne è sufficiente il parere espresso dalla Sovraintendenza. Inoltre , prendendo alla lettera il Regolamento edilizio, se ad una distanza inferiore ai 10 metri si trovasse un grattacielo, sarebbe necessario installare delle canne fumarie altissime. Il Tar ritiene invece sufficiente l’adozione di accortezze progettuali in grado di tutelare la salute dei vicini. Sulla base di queste considerazioni è stato respinto il ricorso del condomino.