La Cassazione spiega che il termine annuale per la denuncia decorre dal giorno in cui il committente viene a conoscenza della reale gravità dei difetti stessi.
Un committente citava in giudizio l’appaltatore, denunciando gravi difetti di costruzione.
Il convenuto proponeva ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che condannava l’appaltatore a risarcire i danni per gravi difetti dell’opera edilizia loro appaltata.
La Corte territoriale stabiliva che il termine di un anno per la denuncia, previsto dall’art. 1669 cc, a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorra dal giorno in cui il committente consegua un’apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. Tale conoscenza deve ritenersi, di regola, acquisita, in assenza di anteriori ed esaustivi elementi, solo all’atto dell’acquisizione in corso di causa, di relazioni peritali.
La Cassazione, con la sentenza n. 24486/2017, si esprime sul ricorso dell’appaltatore.
Il ricorrente ritiene che la Corte d’appello abbia errato nel far decorrere il termine di prescrizione dell’azione prevista da tale norma dal deposito della relazione del Ctu depositata in giudizio. Per contro, sostiene che il termine in questione può decorrere dalla presentazione di una relazione tecnica che preceda il giudizio, compiuta in sede stragiudiziale o di accertamento tecnico preventivo ante causam.
Secondo gli Ermellini in tema di appalto, il termine annuale previsto, a pena di decadenza, dall’art. 1669, primo comma cc per la denuncia dei gravi difetti dell’opera appaltata decorre dal giorno in cui il committente abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall’imperfetta esecuzione dell’opera.
Pertanto la Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell’appaltatore, osservando come la proposizione di un’azione giudiziaria introdotta mediante citazione a giudizio non possa non implicare, da parte del committente, l’ormai avvenuta conoscenza dei vizi lamentati.