Le Entrate hanno dovuto chiarire che ecobonus e simabonus spettano ai titolari di reddito d’impresa a prescindere dalla qualificazione degli immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”, rettificando quanto detto con le circolari del 2007/2008, con la circolare n. 34/2020
In considerazione dei principi espressi con le pronunce della Cassazione, le Entrate hanno dovuto ritenere che le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica e sismica, spettino ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
Inoltre, le Entrate ricordano che è stato chiarito che l’agevolazione spetta ai soggetti che sostengono le spese, a condizione che “le spese stesse siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo”.