Per quanto concerne l’uso del tetto da parte del singolo condomino, si ritiene lecito il posizionamento di una canna fumaria ove questo non leda il decoro dell’edificio e sempreché non si violi il regolamento.
La Cassazione 50620/2017 ha rilevato che la presenza di una fessurazione a poca distanza dalla casa del danneggiato e le testimonianze sul cattivo odore proveniente dalla canna fumaria bastano per la condanna, infatti i condomini che sono costretti a sopportare quotidianamente gli odori provenienti dalla canna fumaria dei vicini vanno risarciti dei danni subiti in conseguenza delle sgradevoli immissioni.
Nel caso di specie erano bastate la video ispezione con la quale si era accertata la presenza della fessurazione della canna a poca distanza dalla finestra e le deposizioni dei testimoni escussi che avevano confermato la “regolare e costante provenienza dalla stessa di odori di cucina sgradevoli”.
Le immissioni di cattivi odori che provengono dalla cucina del ristorante sono tutelate dal regolamento condominiale e, in caso di mancanza, dall’art. 844 del c.c. che consente le immissioni purché nell’ambito del limite della normale tollerabilità
Con la sentenza 14467/017 nascono le «molestie olfattive», che la Cassazione ha inquadrato nel reato di «getto pericoloso di cose» (articolo 674 del Codice penale).
La Cassazione 7605/2012 ha affrontato il caso di un panificio che provocava emissioni di vapore e di fumo sino a imbrattare un condominio vicino. La Corte aveva ritenuto di configurare a carico del titolare del panificio la responsabilità penale per la violazione dell’articolo 674 del Codice penale «in quanto l’agente, a prescindere dal superamento o non dei limiti di emissione, è, comunque, tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare fuoriuscite di gas, vapori o di fumo atti ad imbrattare o molestare le persone».
Nel caso di pizzeria, l’odore della pizza può disturbare al punto da essere considerato «molesto», come affermato dalla Cassazione 45225/2016 che ha esaminato il caso della titolare di un ristorante colpevole del reato di «getto pericoloso di cose» (articolo 674 del Codice penale) nei confronti degli inquilini residenti negli appartamenti sopra il suo locale.
Lo stesso dicasi per l’effetto di un disinfettante. L’uso di un potente disinfettante può far scatenare una lite in condominio: commette reato chi getta nel cortile un potente disinfettante, provocando irritazione agli occhi di altri condomini”.