Anche per piccoli interventi edili, come le tipiche ristrutturazioni di appartamenti, pitturazione, ecc., il committente ha l’onere di vigilanza continua sullo svolgimento delle opere in assenza della redazione di un documento di valutazione dei rischi o della nomina di un responsabile dei lavori, al fine di mettere l’appaltatore nella condizione di operare in sicurezza.
Il chiarimento arriva con una sentenza della Corte di Cassazione.
Nel caso in esame, la committente aveva commissionato ad un’impresa edile i lavori di pitturazione delle pareti esterne di un villino di sua proprietà.
L’appaltatore, intento ad eseguire i lavori di tinteggiatura, precipitava da un’apertura posta sulla pavimentazione esterna che costituiva la luce di uno scantinato. L’apertura in quel momento era coperta solo da un pannello in polistirolo che, non reggendo al peso, si rompeva facendo precipitare l’appaltatore, procurandosi ferite mortali.
La proprietaria, assumendo di fatto la veste di datore di lavoro, impartendo direttive e mettendo a disposizione attrezzature e materiali, veniva ritenuta responsabile dell’infortunio.
Pertanto, ne deriva che se l’incarico è affidato esclusivamente per l’esecuzione delle opere, non estendendosi espressamente ai rischi preesistenti, la responsabilità anche nei piccoli appalti ricade in capo al committente; solo nell’ipotesi in cui l’oggetto dell’incarico include la messa in sicurezza dei luoghi sui quali insisterà il cantiere, è possibile per il committente essere esente da responsabilità in caso di infortunio.
Nel caso in esame, la proprietaria avrebbe dovuto segnalare i pericoli e provvedere alla loro eliminazione prima dell’inizio: prima di consegnare i luoghi all’appaltatore avrebbe dovuto chiudere il lucernaio posto sul camminamento in modo tale da non consentire la rimozione della protezione e così la caduta dall’alto.